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Sez. 1, Sentenza n. 3615 del 24/05/1988 (Rv. 458905 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - COMPETENZA FUNZIONALE ED IN UNICO GRADO DELLA CORTE D'APPELLO - EVENTUALE IRRILEVANZA DEL DECRETO D'ESPROPRIAZIONE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458905-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - COMPETENZA FUNZIONALE ED IN UNICO GRADO DELLA CORTE D'APPELLO - EVENTUALE IRRILEVANZA DEL DECRETO D'ESPROPRIAZIONE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

La Competenza in unico grado della Corte d'appello, ai sensi dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, sull'opposizione avverso la stima dell'indennità espropriativa, deve essere affermata pure quando l'opponente deduca che, prima del decreto di espropriazione, si sia verificata l'irreversibile acquisizione del fondo occupato nella realizzazione dell'opera pubblica, con conseguente Estinzione del proprio diritto dominicale per fatto illecito dell'occupante, ed anche se l'opponente medesimo abbia autonomamente esperito Azione risarcitoria per tale illecito, atteso che l'indicata situazione, rendendo irrilevante il provvedimento di espropriazione, può incidere sull'ammissibilità e fondatezza dell'opposizione, ma non sulla Competenza a conoscere di essa, restando peraltro esclusa ogni possibilità di automatica conversione di detta opposizione in domanda di risarcimento del danno. (V 6469/85, mass n 443544).*

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)