Sez. 1, Sentenza n. 1647 del 02/03/1990 (Rv. 465635 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - DOMANDA RELATIVA - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - PROPOSIZIONE DAVANTI A GIUDICI DIVERSI - RAPPORTI TRA LE DUE DOMANDE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - DOMANDA RELATIVA - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - PROPOSIZIONE DAVANTI A GIUDICI DIVERSI - RAPPORTI TRA LE DUE DOMANDE.*
Quando il proprietario del fondo occupato proponga - dopo la definitiva perdita del bene a seguito della realizzazione dell'opera pubblica durante il periodo di occupazione illegittima, con conseguente tardiva adozione, del decreto di esproprio - sia Azione risarcitoria da fatto illecito dinanzi al tribunale, sia opposizione alla stima dell'indennità di esproprio dinanzi alla Corte di appello in unico grado (ai sensi dell'art. 19 legge 22 ottobre 1971 n. 865), detta opposizione non può ritenersi perciò stesso assorbita o convertita nella domanda risarcitoria, permanendo la Competenza dei due diversi giudici rispetto alle domande dinanzi a loro rispettivamente proposte. (V 2653/89, mass n 462949; (Conf 3615/88, mass n 458905; (Conf 3201/88, mass n 458653, sulla prima parte; (Conf 3478/87, mass n 452474, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)