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Sez. 3, Ordinanza n. 20392 del 22/09/2009 (Rv. 609473 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - AMMINISTRAZIONE - ATTI COMPIUTI SENZA IL NECESSARIO CONSENSO - ANNULLABILITÀ | Azione di annullamento prevista dall'art. 184 cod. civ. - Natura costitutiva - Conseguenze - Pignoramento del bene da parte dei creditori del terzo acquirente - Azione proposta dal coniuge per far valere la mancanza del proprio consenso - Opposizione di terzo all'esecuzione - Esperibilità - Esclusione - Azione di annullamento - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609473-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - AMMINISTRAZIONE - ATTI COMPIUTI SENZA IL NECESSARIO CONSENSO - ANNULLABILITÀ

L'azione prevista dall'art. 184, secondo comma, cod. civ. - secondo cui l'annullamento degli atti di disposizione compiuti da un coniuge senza il consenso dell'altro può essere chiesto nel termine annuale di prescrizione - è un'azione speciale di annullamento avente natura costitutiva; ne consegue che il coniuge che intenda far valere la mancanza del proprio consenso in ordine a tale atto di disposizione, al fine di sottrarre la propria quota all'espropriazione forzata promossa dai creditori del terzo acquirente, non può limitarsi a proporre l'opposizione di terzo all'esecuzione - di per sé non idonea a giustificare la situazione di comproprietà - ma è tenuto ad agire, congiuntamente o autonomamente, con l'apposita azione di annullamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2908, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)