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Sez. 2, Sentenza n. 7055 del 18/07/1998 (Rv. 517321 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - AMMINISTRAZIONE - ATTI COMPIUTI SENZA IL NECESSARIO CONSENSO - ANNULLABILITÀ | Prescrizione annuale, sostitutiva di quella generale, quinquennale - Incostituzionalità - Esclusa dal giudice delle leggi.
Stato
decisa il 1998-07-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517321-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - AMMINISTRAZIONE - ATTI COMPIUTI SENZA IL NECESSARIO CONSENSO - ANNULLABILITÀ

Il termine annuale di prescrizione previsto dall' art. 184 cod. civ. - la cui brevità è stata dichiarata costituzionalmente legittima con sentenza del 17 marzo 1988 n. 311 - per l' annullamento, da parte del coniuge che non ha prestato il consenso, dell' atto con cui l' altro coniuge ha disposto di un bene della comunione legale, sostituisce quello quinquennale previsto in via generale dall' art. 1442 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1442, Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)