Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7506 del 23/03/2017 (Rv. 643683 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Giudizio di rinvio – Eccezione di compensazione – Inammissibilità – Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE
Il credito che non discenda in modo immediato e diretto dalla sentenza di cassazione non può essere eccepito in compensazione, per la prima volta, nel giudizio di rinvio, e ciò alla luce tanto della natura di quest'ultimo di “processo chiuso”, ove le parti sono obbligate a riproporre la controversia negli stessi termini e nel medesimo stato di istruzione anteriore alla sentenza annullata, quanto della non incolpevolezza del dispiegamento della relativa pretesa, da parte del supposto creditore, solo in via di eccezione, giacché essa avrebbe potuto formularsi già nel giudizio di merito, benchè in forma eventuale o condizionata all’accoglimento delle avverse domande.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Civ. art. 1241
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)