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Sez. 5, Sentenza n. 26200 del 12/12/2014 (Rv. 633434 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Carattere "chiuso" del giudizio di rinvio - Questioni proponibili per la prima volta - Mere difese - Condizioni - Completa alterazione del "thema decidendum" - Improponibilità - Fondamento - Fattispecie in tema di definizione automatica della lite di cui alla legge n. 289 del 2002.
Stato
decisa il 2014-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633434-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE

Nel contenzioso tributario (così come nel processo di cognizione ordinaria), il giudizio di rinvio è un "processo chiuso", in cui le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese né formulare difese, che, per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione o evidenzino un fatto "ex lege" ostativo all'accoglimento dell'avversa pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito ed interno, sì da porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed il principio di diritto che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha respinto il ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria avverso la sentenza con cui la commissione tributaria regionale, in sede di rinvio, aveva riconosciuto la spettanza alla società contribuente della esenzione decennale IRPEG prevista dall'art. 105 della legge 6 marzo 1978, n. 218, escludendo la portata estintiva della domanda di definizione, proposta ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in quanto la circostanza era stata dedotta per la prima volta nello stesso giudizio di rinvio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63, Cod. Proc. Civ. art. 394, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)