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Sez. L, Sentenza n. 7393 del 15/12/1983 (Rv. 431987 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODO DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - QUANTIFICAZIONE DELL'ENTITÀ DI UN EMOLUMENTO DOVUTO AL LAVORATORE SULLA SCORTA DELLE SOMME GIÀ DA LUI PERCEPITE - MERO CALCOLO DI DARE ED AVERE - DETERMINABILITÀ "EX OFFICIIS" - RICHIESTA DI DETRAZIONE DI UNA DI TALI SOMME - PROPONIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI GIUDIZIO DI RINVIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431987-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODO DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - QUANTIFICAZIONE DELL'ENTITÀ DI UN EMOLUMENTO DOVUTO AL LAVORATORE SULLA SCORTA DELLE SOMME GIÀ DA LUI PERCEPITE - MERO CALCOLO DI DARE ED AVERE - DETERMINABILITÀ "EX OFFICIIS" - RICHIESTA DI DETRAZIONE DI UNA DI TALI SOMME - PROPONIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI GIUDIZIO DI RINVIO - ESCLUSIONE.*

La compensazione in senso proprio presuppone l'autonomia dei due crediti, con la conseguenza che ove si tratti di un unico rapporto, come nel caso in cui si debba quantificare l'entità di un emolumento dovuto al lavoratore tenendo conto delle somme dal medesimo effettivamente percepite, la questione si riduce ad un semplice calcolo di dare ed avere, che può essere compiuto dal giudice di ufficio. Peraltro la richiesta di detrazione di una somma non può essere effettuata per la prima volta - salvo il caso che sia determinata dalla sentenza di Cassazione - nel giudizio di rinvio, che costituisce un processo chiuso ove le parti sono obbligate a riproporre la controversia negli stessi termini e nello stesso stato di istruzione anteriore alla sentenza annullata, senza possibilità di dedurre prove (o documenti) o prospettare difese non proposte nella precedente fase del giudizio di merito. (V 2943/80, mass n 406684; (V 646/80, mass n 404051; (V 2637/77, mass n 386319; (V 3440/75, mass n 377603).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)