Sez. 5, Ordinanza n. 28604 del 04/06/2018 Cc. (dep. 20/06/2018) Rv. 273169 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Sentenza di applicazione pena - Ricorso per cassazione per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Dichiarazione di inammissibilità - Trattazione in udienza camerale non partecipata - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione concordata della pena, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta per motivi non consentiti dall'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., va pronunciata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, sia in considerazione della collocazione del comma 5-bis dell'art. 610 nell'ambito delle disposizioni dedicate agli atti preliminari al procedimento innanzi alla Corte, sia in ragione della "ratio" di tale previsione, da ravvisarsi nelle finalità deflattive, meglio assicurate, nel silenzio della legge, da un provvedimento che assicuri un più rapido passaggio in giudicato del provvedimento impugnato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610 com. 2 n. 2, Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)