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Sez. 3, Sentenza n. 1399 del 27/02/1984 (Rv. 433494 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - OFFERTA DI ALTRO IMMOBILE - IN GENERE - CONTROVERSIA RELATIVA - LITISCONSORZIO NECESSARIO NEI CONFRONTI DEL LOCATORE DELL'IMMOBILE OFFERTO IN SOSTITUZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - SOPRAVVENIENZA DELLA COSIDDETTA LEGGE SULLO EQUO CANONE - REGIME TRANSITORIO.*
Stato
decisa il 1984-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433494-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - OFFERTA DI ALTRO IMMOBILE - IN GENERE - CONTROVERSIA RELATIVA - LITISCONSORZIO NECESSARIO NEI CONFRONTI DEL LOCATORE DELL'IMMOBILE OFFERTO IN SOSTITUZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - SOPRAVVENIENZA DELLA COSIDDETTA LEGGE SULLO EQUO CANONE - REGIME TRANSITORIO.*

Nel giudizio relativo all'offerta in cambio di altro alloggio - del quale il locatore offerente sia, a sua volta, conduttore - ai sensi dell'art. 4 n. 2 della legge n. 253 del 1950, si verifica un caso di litisconsorzio necessario nei confronti del locatore dello immobile ceduto, senza che la sua mancata citazione incida sulla validità del processo - salva la necessità dell'integrazione del contraddittorio - né sulla pendenza dello stesso, tenuto conto che nel caso di citazione in tempi diversi di più litisconsorti necessari, è la prima notificazione a comportare per tutte le parti l'instaurazione della lite. Conseguentemente, qualora la domanda di cessazione della proroga legale del contratto di locazione sulla base dell'offerta di cambio di alloggio sia stata instaurata nei confronti del conduttore prima dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392, trova applicazione - ai sensi dell'art. 82 di tale legge - la precedente normativa di cui all'art. 4 n. 2 della legge n. 253 del 1950, ancorché la chiamata in causa del locatore ceduto (litisconsorte necessario) sia avvenuta in data successivamente all'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978. (V 1890/62, mass n 252972; (V 705/65, mass n 311322; (V 1501/79, mass n 397584).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 com. 2 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)