Sez. 3, Sentenza n. 11449 del 12/11/1998 (Rv. 520671 - 01)
CONTRATTI AGRARI - IN GENERE | Mezzadria - Conversione dei contratti associativi - Durata dei contratti non convertiti - Disciplina prevista per i contratti in corso (art. 2 legge 203/82) - Applicabilità.
CONTRATTI AGRARI - IN GENERE
In ordine alla disciplina legale della durata dei contratti agrari disposta dalla legge 3 maggio 1982 n. 203, mentre per i contratti associativi non convertiti sono applicabili le disposizioni dell'art. 34, per quelli associativi convertiti in affitto ai sensi dell'art. 25, vale invece la disciplina prevista dall'art. 2 per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge e non quella dell'art. 1 per i contratti di affitto stipulati successivamente alla predetta data, perché la conversione non produce l'estinzione del rapporto agrario in corso e la nascita di un nuovo rapporto, ma solo la modificazione del rapporto originario che perciò prosegue nei medesimi soggetti e con il medesimo oggetto (fondo rustico) senza soluzione di continuità tra l'originario rapporto mezzadrile, esistente al momento dell'entrata in vigore della legge ed il successivo contratto commutativo.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 1, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 3, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 25 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)