Sez. 3, Sentenza n. 8596 del 22/06/2001 (Rv. 547675 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - IN GENERE | Disciplina transitoria della durata ex art. 2 della legge n. 203 del 1982 - Riferimento all'anno in cui ha avuto inizio il rapporto - Conversione di originario rapporto di mezzadria in affitto - Irrilevanza della sostituzione - Fondamento - Limiti.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - IN GENERE
In ordine alla disciplina legale della durata dei contratti agrari posta dalla legge 3 maggio 1982, n. 203, l'art. 2 della predetta legge - che detta la disciplina transitoria per i contratti di affitto a coltivatore diretto, stipulati anteriormente alla stessa legge ed in corso al momento della sua entrata in vigore, e che dispone, rispetto alla data di scadenza, una ulteriore durata, fa riferimento, nel fissare tale data, all'anno in cui ha avuto inizio il rapporto, intendendosi per tale quello in cui un certo conduttore o una certa famiglia si sono in concreto installati nel fondo, indipendentemente dalla circostanza che dopo la stipulazione del contratto siano stati conclusi nuovi accordi modificativi, o che l'originario rapporto di mezzadria sia stato convertito in affitto. Infatti, tale conversione non produce l'estinzione del rapporto in corso e la nascita di un nuovo rapporto, ma solo la modificazione del rapporto originario, che, perciò, prosegue tra i medesimi soggetti e con lo stesso oggetto, dovendo la volontà di estinguere l'obbligazione precedente risultare in modo non equivoco, sicché, nel dubbio, la volontà delle parti deve essere interpretata come meramente modificativa della precedente obbligazione.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 1, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 25 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 34 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1230 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)