Sez. L, Sentenza n. 10546 del 09/05/2007 (Rv. 596799 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Lavoratori agricoli - Prestazioni temporanee - Nozione di retribuzione - Comprensiva del trattamento di fine rapporto - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
Ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs.n.146 del 1997, la nozione di retribuzione - definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale - non è comprensiva del trattamento di fine rapporto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/04/1997 num. 146 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)