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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11152 del 20/05/2011 (Rv. 617089 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | CERTALEX - Lavoratori agricoli - Prestazioni temporanee - Nozione di retribuzione - Comprensiva del trattamento di fine rapporto - Esclusione - Voce denominata "quota di TFR" - Volontà espressa dalle parti - Rilevanza - Fondamento - Contrasto con gli istituti legali - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617089-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

Ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs.n.146 del 1997, la nozione di retribuzione - definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale - non è comprensiva del trattamento di fine rapporto. Ne consegue che la voce denominata "quota di TFR" dai contratti collettivi vigenti, a partire da quello del 27 novembre 1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui all'art. 3 d.l. 14 giugno 1996, n. 318, convertito in legge 29 luglio 1996, n. 402, a norma della quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Non è, pertanto, ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell'autonomia collettiva, dovendosi escludere che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, cod. proc. civ.)

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/04/1997 num. 146 art. 4, Decreto Legge 14/06/1996 num. 318 art. 3, Legge 29/07/1996 num. 402, Contr. Coll. 27/11/1991

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)