Sez. L, Sentenza n. 1656 del 14/02/1987 (Rv. 451055 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA NEL GIORNO DI RIPOSO SETTIMANALE - OBBLIGAZIONE RETRIBUTIVA DEL DATORE DI LAVORO - PERSISTENZA - CONSEGUENZA - RETRIBUZIONE FISSA MENSILE - DIVISORE TRENTA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA - APPLICABILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVE A CLAUSOLA CONTRATTUALE COLLETTIVA RITENUTA NULLA PER LA PREVISIONE DI APPLICABILITÀ DEL PREDETTO DIVISORE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA NEL GIORNO DI RIPOSO SETTIMANALE - OBBLIGAZIONE RETRIBUTIVA DEL DATORE DI LAVORO - PERSISTENZA - CONSEGUENZA - RETRIBUZIONE FISSA MENSILE - DIVISORE TRENTA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA - APPLICABILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVE A CLAUSOLA CONTRATTUALE COLLETTIVA RITENUTA NULLA PER LA PREVISIONE DI APPLICABILITÀ DEL PREDETTO DIVISORE.*
Anche se la prestazione di lavoro è sospesa nel giorno di riposo settimanale, persiste egualmente l'Obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione al lavoratore, non rilevando in senso contrario che dagli artt. 36 cost. E 2109 cod. civ. tale Obbligo sia previsto solo per le ferie, atteso che si tratta in entrambi i casi di pause strutturalmente connesse all'unitarietà formale della prestazione lavorativa ed all'infrazionabilità dell'obbligazione del lavoratore. Pertanto la retribuzione fissa mensile copre le esigenze di tutti i giorni (trenta) dell'unità temporale cui si riferisce, senza limitarsi ai giorni di effettivo lavoro (ventisei), e senza che tale criterio per la suddivisione della retribuzione mensile abbia carattere cogente ed indisponibile, ben potendo le parti, mediante accordo collettivo od individuale, stabilire il criterio ritenuto più congruo. (nella specie la suprema Corte ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva ritenuto nulla la clausola contrattuale che, ai fini del calcolo della maggiorazione per lavoro straordinario, poneva la retribuzione giornaliera come pari ad un trentesimo della retribuzione mensile). (V 6555/82, mass n 424178).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)