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Sez. L, Sentenza n. 6555 del 02/12/1982 (Rv. 424178 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - FERIE ED ALTRI CONGEDI - RIPOSO SETTIMANALE - CUMULO DI DUE RIPOSI SETTIMANALI EX ART. 12 C.C.N.L. 30 GIUGNO 1943 PER IL PERSONALE VIAGGIANTE SU LINEE ESTRAURBANE GESTITE DA AZIENDE ESERCENTI IL PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - "SPECIALI ESIGENZE DI SERVIZIO" - CRITERIO - ACCORDO TRA AZIENDA, LAVORATORI E ORGANIZZAZIONI SINDACALI - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1982-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424178-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - FERIE ED ALTRI CONGEDI - RIPOSO SETTIMANALE - CUMULO DI DUE RIPOSI SETTIMANALI EX ART. 12 C.C.N.L. 30 GIUGNO 1943 PER IL PERSONALE VIAGGIANTE SU LINEE ESTRAURBANE GESTITE DA AZIENDE ESERCENTI IL PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - "SPECIALI ESIGENZE DI SERVIZIO" - CRITERIO - ACCORDO TRA AZIENDA, LAVORATORI E ORGANIZZAZIONI SINDACALI - LEGITTIMITÀ.*

Le "speciali esigenze di servizio" in presenza delle quali è consentito, limitatamente al personale viaggiante su linee extraurbane gestite da aziende esercenti il pubblico servizio di trasporto, il cumulo di due riposi settimanali (art. 12 del C.C.n.L. 30 giugno 1943) richiedono specifica considerazione in relazione alla natura dell'impresa ed al ricorso di situazioni particolari e concrete, senza, tuttavia, che possa ritenersi in violazione di tale criterio di valutazione la predeterminazione del ritmo di cadenza tra giorni lavorativi e riposi settimanali, contenuta in un accordo tra azienda, lavoratori e organizzazioni sindacali, poiché il concreto regolamento che ne deriva, lungi dall'essere fondato su dati astratti e aprioristici, costituisce, in quanto concretamento della autonomia collettiva, il risultato di trattative dirette alla composizione dei contrapposti interessi nascenti dalla verifica di situazioni effettive, in osservanza dei principi sanciti dalla Corte costituzionale (la quale con le sentenze n. 150 del 1967 e 146 del 1971 ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 16 e 21 delle Disposizioni annesse al R.d.l. 19 ottobre 1923 n. 2328 sui turni di servizio del personale dipendente da aziende esercenti il pubblico servizio di trasporto in concessione, in quanto tali norme, omettendo di indicare in quale modo deve essere regolato il diritto del lavoratore al riposo settimanale, consentivano un irrazionale ed arbitrario raggruppamento delle stesse giornate di riposo). (V 3470/80, mass n 407315; (V 2559/79, mass n 398892).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 16 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 21 CORTE COST., Contr. Coll. 30/06/1943 num. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)