Sez. 1, Sentenza n. 5529 del 18/11/1994 Cc. (dep. 30/01/1995) Rv. 200213 - 01
Imputato - Identità personale | Dubbio sulle generalità dell'imputato - Certezza sull'identità fisica - Incidenza sull'eventuale prosecuzione del processo - Esclusione - Fattispecie.
Imputato - Identità personale
L'incertezza nell'individuazione anagrafica è irrilevante ai fini della prosecuzione del processo quando sia certa l'identità fisica della persona nei cui confronti sia stata iniziata l'azione penale, potendosi pur sempre provvedere alla rettifica delle generalità erroneamente attribuite nelle forme previste dall'art. 130 cod. proc. pen.. (Fattispecie relativa ad annullamento di sentenza di non doversi procedere emessa dal G.I.P., a fronte di richiesta di decreto penale di condanna avanzata dal P.M., con la motivazione che non era possibile dirimere i dubbi sulla corrispondenza delle effettive generalità dell'imputato con quelle risultati dagli atti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 66, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 66, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)