Sez. 1, Sentenza n. 11584 del 17/11/1997 Ud. (dep. 15/12/1997) Rv. 209143 - 01
IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - IDENTITÀ PERSONALE | Incertezza sulla sola individuazione anagrafica - Pronuncia di sentenza di improcedibilità per essere ignoto l'autore del fatto - Illegittimità - Ragione.
IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - IDENTITÀ PERSONALE
L'incertezza sull'individuazione anagrafica dell'imputato è irrilevante ai fini della prosecuzione del processo penale, allorché sia certa l'identità fisica della persona nei cui confronti sia stata iniziata l'azione penale, potendosi pur sempre provvedere alla rettifica delle generalità erroneamente attribuite nelle forme previste dall'art. 130 cod. proc. pen. Ne consegue che, qualora sia certa l'identità fisica della persona nei confronti della quale si procede, ma sorgano dubbi sulle sue esatte generalità, non può essere pronunciata nei suoi confronti sentenza di improcedibilità dell'azione penale per essere ignoto l'autore del fatto, ma è necessario procedere nei suoi confronti previo svolgimento degli opportuni accertamenti sulle sue esatte generalità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 66, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 66, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 529 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)