Sez. 3, Sentenza n. 13963 del 30/06/2005 (Rv. 582519 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO - DECISIONE DEL MERITO - IN GENERE | Domanda riconvenzionale dell'intimato - Momento di preclusione - Identificazione - Deposito della comparsa ai fini della fase sommaria - Esclusione - Deposito della memoria integrativa - A seguito dell'ordinanza ex art. 426 cod. proc. civ. - Sussistenza.
PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO - DECISIONE DEL MERITO - IN GENERE
Nel procedimento per convalida di sfratto, nel quale sia stata proposta opposizione, il momento di preclusione della proposizione della domanda riconvenzionale dell'intimato non si identifica con il deposito della comparsa di risposta ai sensi dell'art. 660, quinto comma, cod. proc. civ., ma con il deposito della memoria integrativa successiva all'ordinanza ex art. 426 cod. pro. civ. dispositiva della prosecuzione del giudizio secondo le regole della cognizione piena. Ne consegue che la riconvenzionale ben può essere proposta dall'intimato con detta memoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 660 com. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 667 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)