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Sez. L, Sentenza n. 4558 del 30/07/1984 (Rv. 436456 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE CONSEGUENTE ALLO SVOLGIMENTO DELLE RELATIVE MANSIONI - CONDIZIONI - DISCIPLINA EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - INAPPLICABILITÀ - DIRITTO AL TRATTAMENTO ECONOMICO CORRISPONDENTE A DETTE MANSIONI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436456-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE CONSEGUENTE ALLO SVOLGIMENTO DELLE RELATIVE MANSIONI - CONDIZIONI - DISCIPLINA EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - INAPPLICABILITÀ - DIRITTO AL TRATTAMENTO ECONOMICO CORRISPONDENTE A DETTE MANSIONI - SUSSISTENZA.*

Al personale dipendente dalle imprese che esercitano il pubblico servizio di trasporto in regime di concessione non si applica il disposto dell'art. 13 della legge n. 300 del 1970, in materia di promozione automatica alla qualifica superiore conseguente alla assegnazione delle relative mansioni, bensì, in ragione della completezza e peculiarità del relativo ordinamento, la disposizione speciale di cui all'art. 18 del regolamento allegato a al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, che condiziona la promozione stessa al fatto che detta assegnazione sia stata disposta con ordine scritto del direttore dell'azienda e che sussista la vacanza del posto. Per contro il citato art. 13 della legge n. 300 del 1970, nella parte in cui prevede il diritto del lavoratore al trattamento economico corrispondente alle superiori mansioni effettivamente svolte, trova applicazione anche nei confronti del menzionato personale, non operando al riguardo le ragioni di esclusione connesse alla specialità dell'ordinamento e trattandosi di dare attuazione al principio costituzionale (art. 36) della proporzionalità della retribuzione rispetto alla qualità e quantità del lavoro svolto. (V 7321/83, mass n 431921; (V 780/83, mass n 425524; (V 2929/83, mass n 427845; (V 2036/82, mass n 419898).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 18 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)