Sez. 1, Sentenza n. 3869 del 03/12/1968 (Rv. 337340 - 01)
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO - MORTE - DIRITTO DEL SOCIO SUPERSTITE ALLO SCIOGLIMENTO - CONTRARIA VOLONTA DEGLI EREDI DEL SOCIO DEFUNTO - IRRILEVANZA.*
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO - MORTE - DIRITTO DEL SOCIO SUPERSTITE ALLO SCIOGLIMENTO - CONTRARIA VOLONTA DEGLI EREDI DEL SOCIO DEFUNTO - IRRILEVANZA.*
Il socio superstite non e obbligato a rimanere in societa con gli eredi del socio deceduto, ma ha diritto, a norma dell'art.2284 cod. civ. (applicabile anche alle societa con due soli soci) di optare per lo scioglimento della societa, anche se i predetti eredi abbiano manifestato la volonta di continuarla.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2284
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)