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Sez. L, Sentenza n. 14638 del 17/06/2010 (Rv. 614778 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Benefici contributivi "ex" art. 8, comma 4 bis, della legge n. 223 del 1991 - Presupposti - Decorrenza del termine semestrale - Interpretazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614778-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

In materia di benefici contributivi a favore delle imprese che assumono lavoratori collocati in mobilità, l'art. 8, comma 4 bis, della legge n. 223 del 1991 - secondo il quale il diritto ai benefici economici è escluso ove il lavoratore sia stato collocato in mobilità nei sei mesi precedenti alla nuova assunzione da parte di un'impresa i cui assetti proprietari coincidano nella sostanza con quelli dell'impresa che lo riassume - va interpretato estensivamente nel senso che il termine semestrale ivi previsto deve essere riferito all'epoca di effettiva ripresa dell'attività lavorativa presso l'impresa collegata a quella che ha provveduto al licenziamento. Ne consegue che, a tal fine, assume rilievo anche l'inserimento del lavoratore nel ciclo produttivo attuato attraverso prestazioni rese a diverso titolo giuridico, purchè i relativi periodi di lavoro siano privi di interruzioni temporali apprezzabili. (Nella specie, relativa ad un caso in cui i lavoratori collocati in mobilità erano stati prima assunti da impresa collegata con contratto a termine, si erano quindi dimessi per poi essere, dopo breve termine, riassunti con contratto a tempo indeterminato, la S.C., confermando la decisione della Corte territoriale, ha osservato che incombeva sull'impresa che intendeva avvalersi del decorso del termine semestrale l'onere di provare detta decorrenza anche con riferimento alla previa assunzione a tempo determinato).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 com. 4 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)