Sez. L, Sentenza n. 20499 del 25/07/2008 (Rv. 604531 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Assunzione di lavoratori già licenziati a seguito di procedura di mobilità - Benefici contributivi all'impresa, ex art. 8, comma quarto bis, legge n. 223 del 1991 - Rapporti tra imprese concretizzanti forme di controllo e/o collegamento non contemplate dall'art. 2359 cod.civ. - Esclusione - Trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. - Valore ostativo alla rilevabilità delle condotte elusive - Esclusione - Facoltà di prova - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Al riconoscimento del diritto all'indennità di cui all'art. 8, comma 4-bis della legge n. 223 del 1991 a favore dell'impresa che assume lavoratori collocati in mobilità ostano non soltanto quei rapporti - tra detta impresa e quella che abbia proceduto alla collocazione - che si concretizzino in forme di controllo e/o di collegamento espressamente regolate dall'art. 2359 cod. civ. (anche nel nuovo testo di cui al d.lgs. n. 6 del 2003), ma pure quei rapporti tra imprese che si traducano, sul piano fattuale, in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato, in ragione di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni, che conducano ad ideare, o fare attuare, operazioni coordinate di ristrutturazione, comportanti il licenziamento da parte di un'impresa e l'assunzione di lavoratori da parte dell'altra, e che risultino influenzate oggettivamente da finalità diverse rispetto a quelle per cui sono riconosciuti i benefici previsti dal citato art. 8, comma 4 bis. Né osta alla rilevazione delle condotte elusive indicate dalla norma l'avvenuto trasferimento di azienda (con passaggio di personale dall'impresa cedente all'impresa cessionaria) ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., dovendosi ritenere - anche dopo il trasferimento del personale e in presenza del consenso delle organizzazioni sindacali - sempre ammissibile la prova, pure in via presuntiva, del perseguimento di finalità estranee.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2359, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)