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Sez. L, Sentenza n. 8988 del 07/04/2008 (Rv. 602856 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Assunzione di lavoratori già licenziati a seguito di procedura di mobilità - Benefici contributivi all'impresa ex art. 8 legge n. 223 del 1991 - Requisiti - Insussistenza di assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o di rapporti di collegamento o controllo tra le imprese - Fondamento - Onere della prova - A carico dell'impresa che invoca il diritto al riconoscimento dei benefici - Sussistenza - Fatti negativi - Irrilevanza - Modalità della prova - Dimostrazione di un fatto positivo contrario o per presunzioni - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602856-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, comma 4, legge n. 223 del 1991, in favore delle imprese che assumono personale dipendente in mobilità, presuppone che queste ultime non abbiano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che ebbe a procedere ai licenziamenti - come deriva ove esistano rapporti di coniugio o di parentela - e, comunque, deve essere insussistente un collegamento o controllo tra le due imprese che si traduca in operazioni coordinate, anche di ristrutturazione complessiva, con spostamento di parte della forza lavoro dall'una all'altra impresa ed esclusione di un reale incremento della forza complessivamente occupata; ne consegue, pertanto, che, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., grava sull'impresa, che - in deroga all'ordinario obbligo contributivo - invoca il diritto al riconoscimento dei benefici, la prova dell'inesistenza dei fatti negativi e il relativo onere può essere soddisfatto con la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario ovvero mediante presunzioni (nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso il riconoscimento dei benefici contributivi in quanto le due società - tra le quali vi era stata una mera cessione di ramo d'azienda costituito da un esercizio commerciale - presentavano una composizione strettamente familiare, che vedeva, nell'un caso, la presenza dei soli coniugi, mentre, con riguardo all'impresa che aveva assunto i dipendenti licenziati, anche quella dei figli della medesima coppia, da cui la sostanziale coincidenza dell'assetto proprietario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 15, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 com. 1 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 com. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 25 com. 9, Legge 19/07/1994 num. 451 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)