diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 18369 del 16/09/2005 (Rv. 583582 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - IN GENERE | Lavoratore dipendente - Indennità risarcitoria per ingiustificato licenziamento di dirigenti d'azienda - Tassabilità ex art. 6, secondo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Limiti.
Stato
decisa il 2005-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583582-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, l'indennità per ingiustificato licenziamento, prevista dalla contrattazione collettiva in favore dei dirigenti d'azienda e liquidata secondo parametri parzialmente discrezionali (nella forbice tra minimi e massimi) da un apposito collegio sindacale, oppure dal giudice, ha carattere forfettario ed onnicomprensivo e può riferirsi sia a voci di risarcimento soggette a tassazione che a voci che ne sono esenti. Pertanto, nell'ambito di un processo di rimborso, è onere del contribuente dimostrare che l'indennità si riferisce (in tutto o in parte) a voci di risarcimento puro, esenti da tassazione, e non è sufficiente che sia precisato che ha carattere risarcitorio, perché costituisce risarcimento anche il ristoro di emolumenti non percepiti, tassabili ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 32 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 22/03/1995 num. 85 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)