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Sez. 2, Sentenza n. 12646 del 26/05/2006 (Rv. 589578 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI | Atto presupposto - Disapplicazione da parte del giudice ordinario - Condizioni - Mancata impugnazione in sede amministrativa - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589578-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI

Il potere di sindacato e di disapplicazione di un atto amministrativo presupposto, attribuito dall'art. 5 della legge 20 marzo 1865 all.E al giudice ordinario, non resta escluso per effetto della sua mancata tempestiva impugnazione, atteso che l'istituto processuale dell'inoppugnabilità attiene alla tutela degli interessi legittimi e non dei diritti soggettivi.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)