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Sez. L, Sentenza n. 6801 del 11/05/2002 (Rv. 554338 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI | Atti di controllo negativo del CORECO - Disapplicabilità da parte del giudice ordinario - Relativa inoppugnabilità per scadenza dei relativi termini di impugnazione in sede di giurisdizione amministrativa - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2002-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554338-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI

La possibilità di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi - che spetta al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 5, All. E), della legge n. 2248 del 1865, nelle materie devolute alla sua giurisdizione, ossia nelle materie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi - può riguardare anche un atto di controllo negativo del CORECO, pur se divenuto inoppugnabile per l'inutile decorso dei termini ai fini della sua impugnazione in sede di giurisdizione amministrativa.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)