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Sez. 1, Sentenza n. 23174 del 27/10/2006 (Rv. 593624 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE | Copie fotostatiche - Disconoscimento della conformità all'originale e della autenticità della scrittura o della sottoscrizione - Disciplina ex artt. 214 e 215 cod. proc. civ. - Applicabilità ad entrambi i suddetti tipi di disconoscimento - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593624-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE

La norma di cui all'art. 2719 cod. civ. (che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche) è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione. Nel silenzio della norma citata in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, è da ritenere applicabile ad entrambi la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta (tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione) se la parte comparsa non la disconosca, in modo formale, e quindi specifico e non equivoco, alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato gli effetti del disconoscimento alla dichiarazione del difensore della ricorrente che si limitava ad escludere la conoscenza dell'atto, precisando che detta facoltà è consentita dall'art. 214 soltanto agli eredi ed agli aventi causa delle parti, ai quali non può essere equiparato l'amministratore di una società, neppure quando l'incarico sia ricoperto da soggetto diverso da quello in carica all'epoca alla quale risale il documento prodotto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Civ. art. 2719

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)