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Sez. 5, Sentenza n. 1525 del 28/01/2004 (Rv. 569752 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE | Copie fotostatiche - Disconoscimento dell'autenticità della scrittura o della sottoscrizione e della conformità della copia all'originale - Disciplina ex artt. 214 e 215 c.p.c. - Applicabilità - Conseguenze in tema di termini per il disconoscimento.
Stato
decisa il 2004-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569752-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE

L'art. 2719 cod. civ., il quale esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche - cui vanno assimilate quelle fotostatiche -, è applicabile tanto all'ipotesi di disconoscimento dell'autenticità della scrittura o della sottoscrizione (che preclude definitivamente l'utilizzabilità del documento fotostatico come mezzo di prova, salva la produzione dell'originale da parte di chi intenda avvalersene, onde accertarne la genuinità all'esito della procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c.), quanto a quella di disconoscimento della conformità della copia all'originale (che, tendendo al limitato scopo di impedire l'attribuzione alla stessa della medesima efficacia probatoria dell'originale, non impedisce al giudice di accertare tale conformità "aliunde" ed anche a mezzo di presunzioni). Nel silenzio della norma sulle modalità e sui termini entro cui i diversi disconoscimenti devono avvenire ed in assenza della previsione di un distinto regime processuale, deve ritenersi applicabile ad entrambi la disciplina dettata dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata, anche nella normativa anteriore alle modifiche apportate all'art. 345 dello stesso codice dalla novella del 1990, si deve avere per riconosciuta - sia nella sua conformità all'originale, sia nella scrittura e nella sottoscrizione - se la parte comparsa non la disconosca, in modo formale, alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)