Sez. 3, Sentenza n. 8078 del 04/10/1994 (Rv. 488002 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE | Configurabilità - Condizioni - Coltivazione del fondo - Carattere essenziale - Contratti di godimento di costruzioni terreni attrezzati non coltivabili o strutture comunque destinate alla produzione agricola - Applicabilità della legge n. 203 del 1982 - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE
le norme della legge 3 maggio 1982 n. 203 si riferiscono solo ai contratti di affitto (art. 1) o che hanno per oggetto il godimento di un fondo rustico (art. 27), intendendosi per tale quello destinato alla coltivazione per il suo sfruttamento agricolo, e non sono, quindi, applicabili ai contratti di godimento di costruzioni (nella specie, un capannone per allevamento avicolo) terreni attrezzati non coltivabili o strutture comunque destinate alla produzione agricola, senza che possa diversamente argomentarsi dall'art. 1 della legge 20 novembre 1986 n. 778, che ha modificato l'art. 206 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 ai soli fini della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali senza incidere sulle norme della legge n. 203 del 1982, allorché ha ricondotto alla più generale categoria dei contratti agrari quelli di godimento di beni strumentali all'esercizio di una azienda agricola o forestale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, Legge 03/05/1982 num. 203 CORTE COST., Legge 20/11/1986 num. 778 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)