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Sez. 6, Sentenza n. 1424 del 12/04/1995 Cc. (dep. 27/05/1995) Rv. 201699 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere | Riesame e appello - Caratteri differenziali.
Stato
decisa il 1995-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201699-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere

In tema di misure cautelari, il gravame di cui all'art. 310 cod. proc. pen. ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione: con la conseguenza che, a differenza del riesame, nel quale il giudice del gravame ha la stessa piena cognizione del giudice che ha emesso il provvedimento, nell'appello il tribunale ha la conoscenza del provvedimento impugnato nei limiti di quanto devoluto ed è privo del potere di compiere - come nel procedimento di riesame - una rivalutazione della situazione assunta in precedenza per l'adozione del provvedimento cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)