Sez. 6, Sentenza n. 2950 del 01/10/1996 Cc. (dep. 30/10/1996) Rv. 206213 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Potere del tribunale del riesame di integrare la insufficiente o carente motivazione dell'ordinanza applicativa della misura - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE
Poiché, in base all'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., il tribunale del riesame può confermare il provvedimento impugnato "per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso", deriva che la motivazione del tribunale è idonea a integrare e completare l'eventuale insufficienza o carenza di motivazione dell'ordinanza applicativa della misura, così da sanare, in tal caso, la nullità derivante dalla mancata osservanza dell'art. 292, comma secondo, lettera c), cod. proc. pen. (Conf. Cass. sez. VI, c.c. 9 ottobre 1996, n. 3022, P.M. in proc. Napoli, non massimata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)