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Sez. 2, Sentenza n. 1044 del 07/04/1971 (Rv. 351052 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - POTERI E LIMITI - ACCERTAMENTO NON AUTORIZZATO DI FATTI COLLEGATI - UTILIZZAZIONE DI CONSULENZE STRAGIUDIZIALI - VALUTAZIONE DEL RISULTATO - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1971-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351052-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - POTERI E LIMITI - ACCERTAMENTO NON AUTORIZZATO DI FATTI COLLEGATI - UTILIZZAZIONE DI CONSULENZE STRAGIUDIZIALI - VALUTAZIONE DEL RISULTATO - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO.*

Nei limiti della soluzione di questioni di fatto che richiedano la cognizione di norme tecniche, il consulente di ufficio e abilitato ad accertare, anche d'iniziativa, ogni concreta circostanza necessaria per rispondere ai quesiti postigli dal giudicè nonche ad attingere aliunde notizie non rilevabili dagli Atti processuali rispetto a fatti talmente collegati con la situazione in vista della quale e sorta la necessita della consulenza tecnica, da non consentire al giudice, se inadeguatamente accertati e valutati, di stabilire la loro reale incidenza sulla soluzione giuridica da adottarè ed, infine, ad utilizzare consulenze tecniche stragiudiziali, salvo il Sindacato sulla legittimita ed attendibilita degli elementi raccolti, da effettuarsi dal giudice di merito, il quale puo trarre elementi per la sua convinzione perfino dalla parte di una consulenza tecnica che sia andata oltre il mandato conferito al consulente. (V 2699'69, mass n 342382' 284'69, mass n 338267' 3432'68, mass n 336534).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)