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Sez. 3 - , Ordinanza n. 11111 del 10/06/2020 (Rv. 658080 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Opposizione di terzo - Difesa dell'opposto concernente la simulazione dell'atto di acquisto del diritto - Sospensione durante il periodo feriale - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658080-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

In tema di opposizione di terzo ad esecuzione prevista dall'art. 619 c.p.c., la contestazione della validità o dell'efficacia del fatto costitutivo del diritto di proprietà dell'opponente sul bene staggito non muta l'oggetto della causa neppure in caso di deduzione, da parte dell'opposto, della simulazione dell'atto di acquisto di quel diritto, né introduce una domanda differente e connessa ove sia invocata una pronuncia espressa sul punto, sicché le esigenze di speditezza poste a fondamento dell'esenzione di tale causa dalla sospensione feriale regolata dalla l. n. 742 del 1969 permangono immutate ed i termini processuali non sono sospesi durante il periodo feriale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 325, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)