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Sez. L, Sentenza n. 363 del 15/01/1997 (Rv. 501772 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE (POTERI DEL GIUDICE) | Rilevabilità anche d'ufficio - Presupposti - Limiti - Contestazione specifica ed espressa decisione del giudice sul difetto di legittimazione - Impugnazione - Necessità.
Stato
decisa il 1997-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501772-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE (POTERI DEL GIUDICE)

Il difetto di legittimazione ad agire o a contraddire, attenendo alla regolare costituzione del contraddittorio e alla sua validità, è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, salvo che non sia stato oggetto di contestazione specifica e di espresso esame da parte del giudice con la conseguente necessità, in tal caso, dell'impugnazione nell'ambito del processo cui la legittimazione stessa attiene.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)