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Sez. 3, Sentenza n. 12286 del 05/07/2004 (Rv. 574140 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE (POTERI DEL GIUDICE) | Legittimazione attiva e passiva - Difetto - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Fondamento - Fattispecie relativa a legittimazione al rilievo dell'improcedibilità ex art. 167 legge fall.
Stato
decisa il 2004-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574140-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE (POTERI DEL GIUDICE)

Il difetto di legittimazione attiva o passiva è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio - e, dunque, anche in sede di legittimità, - salvo che sul punto non si sia formato il giudicato, atteso che esso attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio e che i principi costituzionali di incondizionato accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti e del giusto processo risulterebbero lesi se l'osservanza delle relative disposizioni dipendesse esclusivamente dalla iniziativa di parte. (Nella specie, relativa alla declaratoria di improcedibilità per mancata autorizzazione del giudice delegato ex art. 167 L.F., erroneamente applicata da parte del giudice d'appello in quanto sollevata da soggetto terzo rispetto ai soggetti della procedura di concordato, la Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio il difetto della legittimazione della parte a sollevare l'eccezione.)

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167, Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)