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Sez. 2, Sentenza n. 1336 del 09/02/1987 (Rv. 450811 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - MANCANZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCESSO - LIMITI - PRECLUSIONE DERIVANTE DAL GIUDICATO.*
Stato
decisa il 1987-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450811-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - MANCANZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCESSO - LIMITI - PRECLUSIONE DERIVANTE DAL GIUDICATO.*

Il principio secondo cui il difetto di legittimazione, attendo alla regolare Costituzione del contraddittorio e alla sua validità, è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, non può trovare applicazione quando la legittimazione ad agire o a contraddire sia stata in precedenza oggetto di contestazione specifica e sulla relativa decisione si sia formato, esplicitamente o implicitamente, il giudicato. (V 5962/78, mass n 395794; (Conf 3166/85, mass n 440857; (Conf 1843/82, mass n 419683; (Conf 3265/80, mass n 407063; (Conf 1020/80, mass n 404477; (Conf 5526/79, mass n 402102).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)