Sez. 2, Sentenza n. 25250 del 29/11/2006 (Rv. 593763 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE | Riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore - Interruzione del termine utile ad usucapire - Configurabilità - Sussistenza - Fattispecie.
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE
In tema di usucapione, ai sensi del'art.1165 cod.civ. in relazione all'art. 2944 cod. civ., il riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore, quale atto incompatibile con la volontà di godere il bene "uti dominus" , interrompe il termine utile per l'usucapione.(Nella specie è stata confermata la sentenza impugnata che, nell'escludere l'"animus possidendi" da parte del possessore, aveva rilevato che il medesimo aveva trattato l'acquisto della proprietà del bene, così manifestando non solo di essere a conoscenza dell'appartenenza del bene ad altri, ma anche di riconoscere l'altrui proprietà)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)