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Sez. 1, Sentenza n. 4184 del 15/03/2012 (Rv. 621779 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROTEZIONE DELLA VITA FAMILIARE - DIRITTO DI FONDARE UNA FAMIGLIA | Persone dello stesso sesso in stabile relazione di fatto - Diritto alla "vita familiare" ex art. 8 della Convenzione - Spettanza - Diritto ad un trattamento omogeneo rispetto alle persone coniugate - Spettanza - Estensione.
Stato
decisa il 2012-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621779-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROTEZIONE DELLA VITA FAMILIARE - DIRITTO DI FONDARE UNA FAMIGLIA

Le persone dello stesso sesso conviventi in stabile relazione di fatto sono titolari del diritto alla "vita familiare" ex art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; pertanto, nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente la condizione di coppia, esse possono adire il giudice per rivendicare, in specifiche situazioni correlate ad altri diritti fondamentali, un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)