Sez. 1, Sentenza n. 4184 del 15/03/2012 (Rv. 621779 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROTEZIONE DELLA VITA FAMILIARE - DIRITTO DI FONDARE UNA FAMIGLIA | Persone dello stesso sesso in stabile relazione di fatto - Diritto alla "vita familiare" ex art. 8 della Convenzione - Spettanza - Diritto ad un trattamento omogeneo rispetto alle persone coniugate - Spettanza - Estensione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROTEZIONE DELLA VITA FAMILIARE - DIRITTO DI FONDARE UNA FAMIGLIA
Le persone dello stesso sesso conviventi in stabile relazione di fatto sono titolari del diritto alla "vita familiare" ex art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; pertanto, nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente la condizione di coppia, esse possono adire il giudice per rivendicare, in specifiche situazioni correlate ad altri diritti fondamentali, un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata.
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)