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Sez. 1, Sentenza n. 2400 del 09/02/2015 (Rv. 634461 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CIVILE - IN GENERE | Unioni omoaffettive - Regime matrimoniale - Mancata estensione - Legittimità - Diritti fondamentali - Tutela - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634461-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CIVILE - IN GENERE

È legittima la mancata estensione del regime matrimoniale (nella specie, della possibilità di pubblicazioni di matrimonio) alle unioni omo-affettive, che non rientrano tra le ipotesi legislative di unione coniugale - in linea con quanto affermato dalle sentenze n. 138 del 2010 e n. 170 del 2014 della Corte costituzionale, il cui approdo non è superato dalle decisioni della Corte di Strasburgo (sentenza 24 giugno 2010, Schalk e Kopf c. Austria e, recentemente, 16 luglio 2014, Hamalainen c. Finlandia) che non impongono una equiparazione - ancorché il sicuro rilievo costituzionale ex art. 2 Cost. di tali formazioni sociali, e del nucleo affettivo-relazionale che le caratterizza, comporta che queste unioni possano acquisire un grado di protezione e tutela, anche ad opera del giudice ordinario, tenuto ad una interpretazione della norma costituzionalmente e convenzionalmente orientata, equiparabile a quella matrimoniale in tutte le situazioni nelle quali la mancanza di una disciplina legislativa determini una lesione di diritti fondamentali.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 12, Cod. Civ. art. 93 CORTE COST., Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)