Sez. 4, Sentenza n. 3955 del 21/11/1986 Ud. (dep. 01/04/1987) Rv. 175531 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CAUTELE VERSO I PEDONI - PEDONE FERMO SULLA STRADA - DOVERI DEL CONDUCENTE CHE SI ACCINGE A MANOVRARE IN RETROMARCIA - OBBLIGO DI PARTICOLARE PRUDENZA E DI NON PROCEDERE PRIMA CHE IL PEDONE ABBIA DEFINITO LA SUA AMBIGUA POSIZIONE - SUSSISTENZA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CAUTELE VERSO I PEDONI - PEDONE FERMO SULLA STRADA - DOVERI DEL CONDUCENTE CHE SI ACCINGE A MANOVRARE IN RETROMARCIA - OBBLIGO DI PARTICOLARE PRUDENZA E DI NON PROCEDERE PRIMA CHE IL PEDONE ABBIA DEFINITO LA SUA AMBIGUA POSIZIONE - SUSSISTENZA.*
Il conducente di un autoveicolo che si accinge a circolare o comunque a manovrare in retromarcia per impegnare una strada su cui sia fermo un pedone, ha l'Obbligo di vigilare se questi sia o meno in procinto di attraversare la carreggiata e deve, quindi, adeguare tempestivamente la condotta di marcia alla situazione di pericolo eventuale, ma attuale, che egli ha il dovere di rappresentarsi, adottando tutte le cautele, di particolare prudenza, fra le quali quelle di non procedere prima che il pedone abbia definito la sua posizione ambigua. (V mass n 116966; (V mass n 156592).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 101, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 101, Cod. Strada art. 113, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 113, Cod. Strada art. 134, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 134
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)