diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1165 del 13/04/1972 (Rv. 357616 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - SOPRAVVENIENZA NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO - PER NATURALE EVOLUZIONE DELL'INFERMITA ACCERTATA IN SEDE AMMINISTRATIVA - RILEVANZA DELL'AGGRAVAMENTO - DECORRENZA DELLA PENSIONE.*
Stato
decisa il 1972-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357616-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - SOPRAVVENIENZA NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO - PER NATURALE EVOLUZIONE DELL'INFERMITA ACCERTATA IN SEDE AMMINISTRATIVA - RILEVANZA DELL'AGGRAVAMENTO - DECORRENZA DELLA PENSIONE.*

Qualora siasi verificato in corso di giudizio un aggravamento delle infermita per evoluzione delle stesse che, a parere della scienza medica, costituisca un naturale sviluppo del processo patologico gia in atto e virtualmente compreso nello stesso quadro clinico dedotto ed accertato durante il procedimento amministrativo, il giudice deve procedere alla valutazione della concreta incidenza invalidante che dalle infermita derivi alla capacita di guadagno dell'assicurato. La pensione dovra, peraltro, decorrere, ai sensi dell'art 18 del DPR 27 aprile 1968, n 488, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui, a causa dell'aggravamento, si sia raggiunto lo stato di invalidita. (Conf 1318'70, mass n 347033; 460'70, mass n 345459).*

Riferimenti normativi: Legge 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST., Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)