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Sez. 3, Sentenza n. 4745 del 03/09/1984 (Rv. 436650 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - NUOVE DOMANDE - ANCHE RICONVENZIONALI - PROPOSIZIONE IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - SANATORIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436650-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - NUOVE DOMANDE - ANCHE RICONVENZIONALI - PROPOSIZIONE IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - SANATORIA - ESCLUSIONE.*

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, come quelle agrarie, il divieto dello ius novorum in appello ex art. 437 cod. proc. civ. è di ordine pubblico e comporta, quindi, la rilevabilità d'ufficio, nonostante l'eventuale accettazione del contraddittorio, dell'inammissibilità, in Sede di gravame, di nuove domande, anche riconvenzionali, per le quali ultime, peraltro, opera già in primo grado la preclusione di cui all'art. 416, secondo comma, cod. proc. civ. che, a pena di decadenza, impone al convenuto di proporre nella memoria di Costituzione le domande riconvenzionali. (V 6490/82, mass n 424118; (V 4728/77, mass n 388341).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)