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Sez. L, Sentenza n. 6490 del 29/11/1982 (Rv. 424118 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - ECCEZIONI NUOVE - DIVIETO - LIMITAZIONE ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - ESCLUSIONE - ESTENSIONE A TUTTA LA FASE DI GRAVAME.*
Stato
decisa il 1982-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424118-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - ECCEZIONI NUOVE - DIVIETO - LIMITAZIONE ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - ESCLUSIONE - ESTENSIONE A TUTTA LA FASE DI GRAVAME.*

Il secondo comma dell'art. 437 (nuovo testo) cod. proc. civ., nel disporre che nel giudizio di appello non sono ammesse nuove domande ed eccezioni, ripristina il divieto dello ius novorum in secondo grado secondo il testo originario dell'art. 345 dello stesso codice, anteriore cioè alla riforma di cui alla legge n. 581 del 1950. Tale divieto è di ordine pubblico - sicché l'inammissibilità di nuove domande od eccezioni (riconvenzionali o meno) è rilevabile d'ufficio nonostante l'eventuale accettazione del contraddittorio - e, benché la rubrica dell'art. 437 citato S'intitoli "udienza di discussione", non è limitato a questa udienza, ma si estende a tutta la fase di gravame, essendo contraria a principi ispiratori del nuovo rito del lavoro l'ammissibilità per la prima volta in appello di domande o eccezioni la cui proposizione sarebbe stata già preclusa in primo grado ai sensi del secondo comma dell'art. 416 (nuovo testo) cod. proc. civ. (Conf 2265/81, mass n 413000 (prima parte.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)