Sez. 2, Sentenza n. 1220 del 05/09/1970 (Rv. 346860 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - MOMENTO CUI L'INVALIDITA DEVE RIFERIRSI - AGGRAVAMENTO OD EVOLUZIONE NEL CORSO DEL GIUDIZIO PER NATURALE SVILUPPO DELLE INFERMITA DENUNCIATE E ACCERTATE NELLA FASE AMMINISTRATIVA - VALUTAZIONE DELLA INCIDENZA DELLE INFERMITA AL MOMENTO DELL'ACCERTAMENTO GIUDIZIALE - NECESSITA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - MOMENTO CUI L'INVALIDITA DEVE RIFERIRSI - AGGRAVAMENTO OD EVOLUZIONE NEL CORSO DEL GIUDIZIO PER NATURALE SVILUPPO DELLE INFERMITA DENUNCIATE E ACCERTATE NELLA FASE AMMINISTRATIVA - VALUTAZIONE DELLA INCIDENZA DELLE INFERMITA AL MOMENTO DELL'ACCERTAMENTO GIUDIZIALE - NECESSITA.*
In tema di pensione per invalidita la norma che impone il preventivo esperimento della procedura amministrativa, risolvendosi in un limite al generale principio enunciato dall'art 24 della Costituzione - secondo cui tutti possono agire il giudizio per la tutela dei propri diritti soggettivi - deve essere interpretata restrittivamente. Pertanto, ferma restando la necessita di rimanere nel quadro clinico e sintomatologico delle infermita denunziate in Sede amministrativa, ove si sia verificato un aggravamento dell'invalidita per effetto di evoluzione di quella medesime infermita che, secondo i canoni della scienza medica, costituisca il naturale, anche se non necessario sviluppo dell'originario processo patologico, il giudice ha l'Obbligo di procedere alla valutazione della concreta e reale incidenza invalidante che, per effetto delle suddette infermita e nel grado che presentano al momento della decisione deriva alla capacita di guadagno. (V 2679-69, massima n 342350 806-69, massima n 339135 531-69 massima n 338676).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)