diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1277 del 22/04/1972 (Rv. 357792 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357792-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RILEVANZA - LIMITI.*

In tema di valutazione della residua capacita di guadagno, al fine del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidita, ferma restando la necessita di rimanere nel quadro clinico e sintomatologico a suo tempo denunziato, il giudice deve tener conto dell'aggravamento della invalidita che si sia successivamente verificato per effetto di evoluzione del quadro patologico denunziato. (V 460'70, mass n 345459; 1045'70, mass n 346592; 1220'70, mass n 346860; 1372'70, mass n 347117).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)