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Sez. 1, Sentenza n. 23 del 03/01/1991 (Rv. 470355 - 01)

Tributi erariali indiretti (anteriori alla riforma del 1972) - Prescrizione e decadenza - In genere | Rimborso della somma pagata a titolo di imposta - Diritto alla corresponsione degli interessi moratori - Presupposti - Passaggio in giudicato della sentenza che accerti la condictio indebiti - Necessità - Prescrizione quinquennale degli interessi ex art. 2948 n. 4 cod. civ. - Decorrenza.
Stato
decisa il 1991-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470355-01

Tributi erariali indiretti (anteriori alla riforma del 1972) - Prescrizione e decadenza - In genere

In materia di imposte indirette, in caso di controversia sul diritto al rimborso della somma pagata a titolo di imposta, il diritto alla corresponsione degli interessi moratori sulla detta somma (ex art. 5 della legge 26 gennaio 1961 n. 29), sempre con decorrenza dal giorno della domanda di rimborso del capitale, sorge solo nel momento in cui il provvedimento giudiziario che accerta la condictio indebiti passi in giudicato. Ne consegue che è da tale momento, coincidente con quello in cui il diritto può essere fatto valere, che comincia a decorrere, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., la prescrizione quinquennale degli interessi prevista dall'art. 2948 n. 4 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)