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Sez. 5, Sentenza n. 18877 del 20/09/2004 (Rv. 577205 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE | Imposte indirette (nel caso, I.V.A.) - Credito d'imposta - Prescrizione - Decorrenza.
Stato
decisa il 2004-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577205-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE

In tema di imposte indirette, la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso d'imposta decorre dal primo gennaio dell'anno successivo alla scadenza del termine utile per rettificare la dichiarazione presentata, momento in cui, divenendo tale credito (cui accedono gli interessi e alla cui stregua questi debbono essere commisurati)definitivo ed immutabile, esso può essere fatto valere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)