Sez. L, Sentenza n. 12825 del 21/06/2016 (Rv. 640368 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO | Ritiro fascicolo di parte - Mancata restituzione prima della decisione di primo grado - Produzione in appello - Utilizzabilità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO
Nel rito del lavoro, il fascicolo di parte ritirato nel corso del giudizio di primo grado e non depositato prima della decisione, nonostante il rilievo del giudice circa la sua assenza, non è utilizzabile, ove prodotto in appello, poiché solo con il rispetto delle forme imposte dall'art. 74 disp. att. c.p.c., vi è la prova dell'effettività e della tempestività della produzione documentale nel precedente grado di giudizio.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)