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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26030 del 10/12/2014 (Rv. 633803 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO | Ritiro del fascicolo di parte e mancata restituzione - Conseguenze in ordine alla decisione di primo grado - Successiva produzione in appello - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633803-01

PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO

In caso di mancata restituzione del fascicolo di parte, ritualmente ritirato, entro il termine previsto dall'art. 190 cod. proc. civ., il giudice di primo grado deve decidere la causa prescindendo dai documenti in esso contenuti, ma la parte ha la facoltà, alla stregua dell'art. 345 cod. proc. civ. ("ratione temporis" vigente), di produrre nuovamente in grado di appello i documenti non esaminati nella decisione appellata, i quali, se ed in quanto ritualmente prodotti in primo grado, non sono qualificabili come "nuovi".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)