Sez. 1, Sentenza n. 2138 del 11/03/1999 (Rv. 524037 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Regolamentazione del diritto sciopero nei servizi pubblici essenziali - Sanzione prevista dall'art. 9 della legge n. 146 del 1990 - Violazione del principio di legalità - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE
In tema di regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, la legge n. 146 del 1990 configura in termini sufficientemente definiti il precetto e la sanzione prevista in ipotesi di violazione dell'ordinanza di cui all'art. 8 della legge stessa, fissando l'oggetto ed i limiti dell'intervento amministrativo ed escludendo valutazioni sulla scelta del tipo di comportamento da sanzionare (la S. C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza che, in accoglimento dell'opposizione di un insegnante, aveva annullato l'ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa, emessa ex art. 9 della legge n. 146 del 1990, sul presupposto che, in violazione del principio di legalità, la sanzione stessa era fondata su di un'ordinanza ministeriale e non su una legge).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 8 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)